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Sez. L, Sentenza n. 11692 del 01/06/2005 (Rv. 582235 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Sentenza di rigetto o di riconoscimento parziale della domanda del creditore - Dichiarazione di fallimento del debitore prima del passaggio in giudicato - Regola ex art. 95, terzo comma, legge fall. - Applicazione estensiva - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione ordinaria da parte del creditore - Necessità.
Stato
decisa il 2005-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582235-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

La norma dell'art. 95, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 - la quale, in tema di formazione dello stato passivo nel procedimento fallimentare, stabilisce che, se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione per escluderne l'ammissione al passivo - va interpretata estensivamente e trova perciò applicazione (oltre che nel caso di pronuncia affermativa del credito) anche nel caso di sentenza, non ancora passata in giudicato, che abbia rigettato (anche solo in parte) la domanda del creditore, con la conseguenza che, intervenuto il fallimento del debitore successivamente a tale decisione, il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della medesima, deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti del curatore del fallimento, che è legittimato non solo a proporre l'impugnazione ma anche (passivamente) a subirla.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)