Sez. 3, Sentenza n. 6367 del 28/11/1981 (Rv. 417165 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA LIMITATA ALLA PARTE DEL FONDO NON DESTINATA AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA IN BASE A STRUMENTO URBANISTICO - NOTIFICAZIONE DEL COMPROMESSO DI VENDITA DELLA PREDETTA PARTE - DICHIARAZIONE DELL'AFFITTUARIO DI VOLONTÀ D'ACQUISTO DELL'INTERO FONDO - INEFFICACIA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA LIMITATA ALLA PARTE DEL FONDO NON DESTINATA AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA IN BASE A STRUMENTO URBANISTICO - NOTIFICAZIONE DEL COMPROMESSO DI VENDITA DELLA PREDETTA PARTE - DICHIARAZIONE DELL'AFFITTUARIO DI VOLONTÀ D'ACQUISTO DELL'INTERO FONDO - INEFFICACIA.*
Nel caso in cui l'affittuario coltivatore diretto abbia diritto di prelazione limitatamente ad una porzione del fondo (per il resto destinato ad utilizzazione edilizia in base a strumento urbanistico), la dichiarazione con la quale l'affittuario, al quale sia stato notificato il compromesso di vendita di quella porzione, si dica disposto ad acquistare l'intero fondo viene ad essere sottoposta a condizione ed è, come tale, inefficace. Con la conseguenza che il proprietario può addivenire alla stipulazione della vendita con il terzo, senza che rilevi quando tale atto venga effettuato, sempreché non sia intervenuta, rispetto alla proposta a suo tempo notificata, un'autonoma e diversa Determinazione di volontà. (Conf 5294/80, mass n 409151; (Conf 1054/79, mass n 397247, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)