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Sez. 5, Sentenza n. 7506 del 04/06/2001 (Rv. 547205 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istituti generali del rito civile (pregiudizialità e sospensione necessaria del processo) - Applicabilità al procedimento tributario - Condizioni e limiti - Coincidenza.
Stato
decisa il 2001-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547205-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'applicabilità al giudizio tributario della norma di cui all'art. 295 cod. proc. civ. dettata, in via generale, in tema di sospensione del giudizio non autorizza alcun ampliamento dei limiti e dei presupposti cui la detta norma del codice di rito subordina la sospensione stessa, né, in particolare, consente di trascurare l'esplicita condizione della "dipendenza", in tutto o in parte, della soluzione della causa da sospendere dalla decisione dell'altra causa, tale dipendenza esigendo, in concreto, la coincidenza dei soggetti partecipanti ai due procedimenti quale requisito indispensabile perché la definizione dell'uno possa assumere valore vincolante per la definizione dell'altro, secondo i principi generali dettati in tema di efficacia del giudicato sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/12/1992 num. 546 art. 1, Legge 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)