Sez. L, Sentenza n. 16137 del 18/08/2004 (Rv. 576527 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
In tema di sospensione necessaria del processo, l'art. 295 cod. proc. civ., stabilendo che essa deve essere ordinata in tutti i casi in cui la decisione della controversia dipenda dalla definizione di un'altra causa, non postula un mero collegamento tra le due emanande sentenze, ma richiede l'esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale per la definizione dell'altro, ovvero un indispensabile antecedente logico - giuridico atto a condizionare l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati, il che non si può mai ravvisare quando uno dei giudici debba conoscere della questione oggetto della causa soltanto in via incidentale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)