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Sez. 5, Sentenza n. 4509 del 10/04/2000 (Rv. 535506 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Applicabilità nel processo tributario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535506-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE

Alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma secondo del D.Lgs. n. 546/92, si rivela compatibile con il processo tributario l'applicazione degli istituti generali della "pregiudizialità" di una causa rispetto ad un'altra (con conseguente "sospensione necessaria" della causa "pregiudicata" ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.), e della "litispendenza" e della "continenza" di cause, di cui all'art. 39 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)