Sez. 3, Sentenza n. 3437 del 24/11/1971 (Rv. 355024 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZA DAL RAPPORTO DI AGENZIA - CRITERI - SUSSISTENZA DELL'UNO O DELL'ALTRO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZA DAL RAPPORTO DI AGENZIA - CRITERI - SUSSISTENZA DELL'UNO O DELL'ALTRO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il criterio distintivo fondamentale tra il contratto di Agenzia e quello di lavoro subordinato deve ravvisarsi nella circostanza che il contratto di Agenzia ha per oggetto il compimento, a rischio dell'agente, di un'attivita economica organizzata e autonoma concretantesi in un risultato di lavoro e vincolata al committente da uno stabile rapporto di collaborazione, mentre oggetto del contratto di lavoro subordinato e la prestazione, in regine di subordinazione, dell'energia di lavoro, la cui organizzazione, il cui risultato ed il cui rischio fanno capo esclusivamente all'imprenditore. E compito proprio del giudice di merito accertare, nei casi sottoposti al suo esame, se l'attivita di chi collabora con un imprenditore costituisca l'esplicazione di un organizzazione autonoma facente capo a lui stesso, ovvero si inquadri nell'organizzazione produttiva dell'imprenditore, ed il relativo accertamento sfugge al Sindacato di legittimita, quando sia congruamente motivato ed immune da errori logici e giuridici. (V 2355'69, mass n 341784, 1287'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 1742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)