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Sez. 5, Sentenza n. 1605 del 25/01/2008 (Rv. 601772 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Decadenza del contribuente - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Deduzione per la prima volta in appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601772-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA

In materia tributaria, la decadenza del contribuente dall'esercizio di un potere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest'ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili - perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti -, è rilevabile anche d'ufficio. Ne consegue che, alla luce dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., è deducibile per la prima volta in appello la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza nel termine previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, salvo che sul punto si sia già formato un giudicato interno.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)