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Sez. 1, Sentenza n. 9719 del 18/06/1999 Ud. (dep. 29/07/1999) Rv. 214938 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI | Esplosivi - Criteri distintivi.
Stato
decisa il 1999-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214938-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI

In tema di armi e materie esplodenti, l'ambito di applicabilità dell'art.678 cod.pen. è limitato - oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l'impero di una normativa speciale - alle condotte aventi ad oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della "micidialità"; quest'ultimo carattere è insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva. (Nella specie la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, osservando che la tipologia degli oggetti detenuti dall'imputato, il loro rilevante numero - 75.000 elementi esplodenti per un peso complessivo di 200 kg - la concentrazione in un piccolo locale doveva indurre a tener conto dell'entità dei danni a cose e persone che un'eventuale simultanea esplosione avrebbe potuto causare).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)