Sez. 1 - , Sentenza n. 41193 del 26/03/2018 Cc. (dep. 24/09/2018) Rv. 274754 - 01
ARMI - ARMI DA GUERRA | Materiale esplosivo composto da più elementi - Natura dei singoli componenti - Irrilevanza - Valutazione della unitaria complessità di funzione e dell’idoneità all’impiego - Necessità - Fattispecie.
ARMI - ARMI DA GUERRA
Ai fini della qualificazione di un materiale, composto da più elementi, quale ordigno micidiale con effetti esplosivi, come tale rientrante nella categoria delle armi da guerra, è irrilevante la natura dei singoli componenti, che, isolatamente considerati, possono anche essere non offensivi, dovendosi avere, invece, riguardo alla unitaria complessità di funzione e di effetto degli stessi; né tale qualificazione può essere esclusa sulla base della semplicità di fabbricazione dell'ordigno, occorrendo solo che lo stesso sia atto all'impiego e, cioè, in condizione di poter essere usato secondo la sua naturale destinazione. (Fattispecie di detenzione e porto di un involucro costituito da un cilindro metallico contenente materiale esplosivo, collegato mediante fili elettrici ad un "timer").
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)