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Sez. 4, Sentenza n. 32253 del 16/06/2009 Ud. (dep. 06/08/2009) Rv. 244630 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI | Caratteristiche - Distinzione dagli esplosivi - Rispettive norme applicabili.
Stato
decisa il 2009-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244630-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI

Nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze (nella specie un petardo) prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione è sanzionata dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)