Sez. 1, Sentenza n. 11074 del 05/07/1988 Ud. (dep. 15/11/1988) Rv. 179714 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - SUFFICIENZA DEL DOLO EVENTUALE - ESCLUSIONE - RATIO.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - SUFFICIENZA DEL DOLO EVENTUALE - ESCLUSIONE - RATIO.*
Ai fini della configurabilità del delitto di strage, di cui all'art. 422 cod. pen., il fine di uccidere, proprio perché integra il dolo specifico del reato, non può essere mai surrogabile con forme gradate quali il dolo eventuale. Ne consegue che, la morte di una o più persone deve sempre rappresentare lo scopo specificamente perseguito dall'agente e non un evento che il soggetto, nel volerne un altro meno grave, si sia rappresentato come probabile o possibile conseguenza della propria Determinazione, e perciò agendo anche a costo di determinarlo. (V mass n 159147; (Conf mass n 165722).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)