Sez. 1, Sentenza n. 8041 del 13/06/2000 (Rv. 537554 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione eseguita da avvocato munito di procura, ex lege 53/94 - Consegna diretta dell'atto - Necessità - Delega ad altro procuratore - Legittimità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
La notificazione di un atto processuale (nella specie, sentenza di primo grado) eseguita, ex lege n. 53 del 1994, in forma "diretta" (e non a mezzo del servizio postale) da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza deve considerarsi giuridicamente inesistente se delegata ad altri, neppure se il delegato eserciti la medesima professione legale.
Riferimenti normativi: Legge 04/09/1994 num. 53 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)