Sez. 2, Sentenza n. 10311 del 03/10/1991 (Rv. 474090 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - In genere | Istanza di notificazione - Soggetto non legittimato - Inesistenza - Sanatoria del difetto di legittimazione - Ammissibilità - Condizioni.
Procedimento civile - Notificazione - In genere
L'istanza di notificare l'atto introduttivo del giudizio (nella specie giudizio di cassazione) rivolta all'ufficiale giudiziario non dalla parte o dal suo procuratore nominato per quella fase del giudizio, ma da altro soggetto a tanto non legittimato (nella specie procuratore nominato per la fase di appello), deve essere dichiarata inesistente per difetto di legittimazione del suo autore, salvo che tale declaratoria non sia impedita dalla riferibilità "ex post" di tale atto al soggetto legittimato, ove questi, con il compimento di un successivo atto (come la costituzione del procuratore da esso nominato per quella fase del giudizio) che indefettibilmente lo presuppone, ne accetta esplicitamente o implicitamente gli effetti già verificatisi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)