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Sez. U, Sentenza n. 9972 del 14/11/1996 (Rv. 500540 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Istanza di notificazione - Legittimazione - Condizioni - Istanza del semplice domiciliatario - Inesistenza della notificazione.
Stato
decisa il 1996-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500540-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La legittimazione a presentare l'istanza di notificazione di un atto spetta, ai sensi dell'art. 137 cod. proc. civ., alla parte e, quindi, ad un procuratore della medesima, ovvero, invia meramente alternativa, al difensore munito di mandato; con la conseguenza che è affetta da inesistenza - e non soltanto da nullità - esclusivamente la notificazione effettuata ad istanza del semplice domiciliatario, privo, in quanto tale, di poteri di impulso e di rappresentanza e munito soltanto della funzione di sostituire la parte nella ricezione di atti ad essa notificati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)