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Sez. 2, Sentenza n. 9796 del 04/05/2011 (Rv. 617945 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Consulenza tecnica d'ufficio - Querela di falso - Esperibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617945-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE

In tema di querela di falso, l'idoneità del documento impugnato ad assumere efficacia di prova privilegiata costituisce il presupposto necessario del procedimento di verificazione giudiziale a norma degli artt. 221 e seguenti cod. proc. civ. Ne consegue che è inammissibile la proposizione della querela avverso la consulenza tecnica d'ufficio, la quale, riguardo alle affermazioni, constatazione o giudizi in essa contenuti, non è munita di pubblica fede, potendo essere contrastata con tutti i mezzi di prova e non essendo vincolante per il giudice, che può liberamente disattenderla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2701, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)