Sez. 3, Sentenza n. 12086 del 24/05/2007 (Rv. 599035 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Consulenza tecnica d'ufficio - Relazione - Querela di falso - Esperibilità - Esclusione - Verbale redatto dal c.t.u. - Ammissibilità - Fondamento.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
La querela di falso civile in via incidentale o principale è consentita contro l'atto pubblico o le scritture private, cioè in genere contro le prove documentali precostituite, in quanto facciano fede ai sensi degli artt. 2699 e 2702 cod. civ., ed è diretta a togliere ai medesimi la fede che dovrebbero avere o hanno nel giudizio. Ne consegue che essa è ammissibile contro il verbale redatto dal consulente tecnico di ufficio -in relazione alla qualità di pubblico ufficiale dal medesimo rivestita -, costituente atto pubblico anche riguardo all'efficacia probatoria che esso spiega in ordine ai fatti che il consulente asserisce essersi verificati in sua presenza, ma non anche contro il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, la quale pur se redatta per iscritto si distingue dalla prova documentale e non fa pubblica fede delle affermazioni o constatazioni o giudizi in essa contenuti, potendo essere confutata con tutti i mezzi di prova senza necessità dell'esperimento della querela di falso, né impegnando il giudice, che può approvarla o disattenderla.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)