Sez. 2, Sentenza n. 12139 del 12/12/2014 Cc. (dep. 23/03/2015) Rv. 262703 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione di misura cautelare - Disposizione di cui all'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen. nel testo introdotto dal D.L. n. 92 del 2014 prima della modifica apportata in sede di conversione - Rapporti con l'art. 656 cod. proc. pen. - Fattispecie in tema di rapina aggravata - Pena ancora da scontare inferiore ai tre anni - Automatica caducazione della misura custodiale carceraria in atto - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
L'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dal D.L. n. 92 del 2014 prima della modifica apportata in sede di conversione - deve essere letto congiuntamente alla previsione di cui all'art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen., di talché la misura cautelare della custodia in carcere disposta per il reato di rapina aggravata non si caduca automaticamente nel caso in cui la pena ancora da espiare, tenuto conto del presofferto cautelare, sia inferiore ai tre anni, perché non sarebbe comunque possibile disporre la sospensione dell'esecuzione della pena inflitta, stante la previsione di cui al richiamato art. 656 con riguardo al titolo di reato per cui si procede.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)