Sez. 2, Sentenza n. 47073 del 14/10/2003 Cc. (dep. 09/12/2003) Rv. 226978 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Divieto di custodia cautelare in carcere in determinati casi - Padre che debba assistere prole infratreenne in sostituzione della madre - Impossibilità di soluzioni alternative - Carattere di assolutezza - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In tema di misure cautelari personali, anche in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non sussiste il divieto della custodia cautelare in carcere previsto dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato padre di prole in età inferiore ai tre anni, allorché l'impossibilità di prestare ad essa assistenza da parte della madre non si presenti come assoluta. (Nella specie, relativa ad istanza di sostituzione della custodia in carcere con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, presentata dal padre di bambina in età infantile per consentire l'attività lavorativa alla madre, la Corte ha ritenuto correttamente motivato il provvedimento di merito di rigetto dell'istanza, fondato sul rilievo della possibilità di ricorrere all'alternativa, in assenza di congiunti disponibili, di strutture pubbliche).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)