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Sez. 2, Sentenza n. 5337 del 09/08/1983 (Rv. 430253 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - RIVALUTABILITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1983-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430253-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - RIVALUTABILITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*

Nelle obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica in sè alcun risarcimento automatico, sotto il profilo del danno emergente, che possa essere attuato attraverso la semplice rivalutazione della somma dovuta, come nel caso di danno da illecito, ma può essere causa di danni maggiori in aggiunta a quelli coperti con l'attribuzione degli interessi di mora. Pertanto, il creditore, al fine di conseguire il risarcimento del danno ulteriore, indicato nella svalutazione della somma dovutagli, ha l'Onere di proporre espressa e tempestiva domanda, nonché di allegare e dimostrare, attraverso qualsiasi mezzo di prova, incluso il notorio, il pregiudizio sofferto per la mancata disponibilità del danaro. (V 3122/82, mass n 421055; (Conf 6648/82, mass n 424280; (Conf 1818/82, mass n 419661).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)