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Sez. 1, Sentenza n. 3122 del 20/05/1982 (Rv. 421055 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEI MAGGIORI DANNI DERIVANTI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1982-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421055-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEI MAGGIORI DANNI DERIVANTI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*

Il creditore il quale chieda il risarcimento dei maggiori danni da svalutazione monetaria dipendenti dall'inadempimento di obbligazione pecuniaria, ha l'Onere di allegare e dimostrare senza limitazioni di prove il pregiudizio patrimoniale subito ed il giudice può utilizzare il notorio e le presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità d'impiego del danaro. È, pertanto, correttamente rigettata la relativa domanda ove il creditore non abbia dedotto, né provato circostanze idonee a porre in essere i presupposti di fatto riguardanti l'incidenza della svalutazione monetaria sul credito vantato. (Conf 3890/81; (Conf 3722/81; (Conf 3779/79, mass n 400217, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)