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Sez. 1, Sentenza n. 586 del 30/01/1985 (Rv. 438801 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ACCERTAMENTO DEL "MAGGIOR DANNO" EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438801-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ACCERTAMENTO DEL "MAGGIOR DANNO" EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CRITERI.*

Nelle obbligazioni pecuniarie al fine del riconoscimento del "maggior danno" di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ., il creditore, per dimostrare il pregiudizio patrimoniale dedotto, può valersi senza alcuna limitazione, di ogni possibile mezzo di prova, e persino limitarsi ad allegare le sue qualità personali e professionali dalle quali sia dato desumere, secondo i criteri della normalità e della possibilità, l'impiego che egli avrebbe fatto del danaro, qualora lo avesse tempestivamente riscosso. Pertanto, in tale ipotesi il giudice del merito pur in difetto di una prova specifica sul danno, può liquidare il pregiudizio risentito dal creditore per la svalutazione anche in base a dati di comune esperienza, come il tasso di interesse generalmente accordato dalle banche nonché al criterio della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.. (V 5336/83, mass n 430253; (V 3122/82, mass n 421055; (V 6648/82, mass n 424280).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)