diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6202 del 05/02/2026 Cc. (dep. 16/02/2026) Rv. 289435-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Diritto di coltivare l’affettività familiare - Sussistenza - Colloqui visivi con il coniuge detenuto gravemente indiziato di appartenere alla medesima organizzazione criminale - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289435-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare l'affettività familiare mediante colloqui visivi, in presenza o a distanza, inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il coniuge che si chiede di incontrare è sottoposto a misura cautelare perché gravemente indiziato di appartenere alla medesima organizzazione criminale, dovendo tuttavia essere in tal caso

particolarmente rigoroso il giudizio di bilanciamento tra le esigenze di affettività dei soggetti ristretti e quelle di sicurezza pubblica, ove risulti accertata, almeno indiziariamente, la concreta e attuale operatività del sodalizio mafioso cui appartengono i coniugi detenuti.

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)