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Sez. 1, Sentenza n. 19290 del 09/04/2021 Cc. (dep. 17/05/2021) Rv. 281221 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. - Richiesta di colloqui visivi con congiunti - Forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2021-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281221-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 39 com. 2, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 61, Decreto Legge 10/05/2020 num. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/10/2018 num. 121 art. 19 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)