Sez. 1, Sentenza n. 7654 del 12/12/2014 Cc. (dep. 19/02/2015) Rv. 262417 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Richiesta del detenuto di colloquio con congiunto sottoposto a regime detentivo speciale ex art. 41 bis O.P. - Forme particolari di colloquio in grado di assicurare le esigenze di contenimento della pericolosità qualificata - Valutazione - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)