Sez. 1, Sentenza n. 23819 del 22/06/2020 Cc. (dep. 11/08/2020) Rv. 279577 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. - Richiesta di colloqui visivi con congiunti - Forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza - Legittimità - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. A) CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. B) CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 39 com. 2, Decreto Legge 10/05/2020 num. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/10/2018 num. 121 art. 19 com. 1, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)