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Sez. 4, Sentenza n. 3897 del 24/02/1983 Ud. (dep. 28/04/1983) Rv. 158783 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - REQUISITO DELL'INTEGRALITÀ DEL RISARCIMENTO - TRANSAZIONE - CONFIGURABILITÀ DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158783-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - REQUISITO DELL'INTEGRALITÀ DEL RISARCIMENTO - TRANSAZIONE - CONFIGURABILITÀ DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONI.*

Ai fini della configurabilità dell'attenuante della riparazione del danno il requisito della congruità dell'eseguito risarcimento non è precluso per avere le parti accettato una transazione. Invero tale pattuizione non intacca il potere-dovere del giudice di merito di accertare che la somma versata, a tale titolo, rivesta quella fondamentale caratteristica di corrispondenza (sia pure intesa in senso meno rigido, quale conseguenza dell'intervenuta transazione) all'oggettiva misura della subita menomazione patrimoniale. (contra mass n 155897, nel senso che la transazione per sua natura non comprende l'integralità del risarcimento); (contra mass n 154681; (contra mass n 144165).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)