Sez. L, Sentenza n. 484 del 20/01/1987 (Rv. 450214 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL 1977 E DEL 1980 PER I LAVORATORI DELLA INDUSTRIA ALIMENTARE IN TEMA DI "RETRIBUZIONE MENSILE DI FATTO".*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL 1977 E DEL 1980 PER I LAVORATORI DELLA INDUSTRIA ALIMENTARE IN TEMA DI "RETRIBUZIONE MENSILE DI FATTO".*
L'interpretazione delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva escluso la portata generale della definizione di "retribuzione mensile di fatto" contenuta nell'art. 14 dei contratti collettivi per i lavoratori dell'industria alimentare del 1977 e del 1980, concludendo che tale definizione non impediva di tener conto delle maggiorazioni retributive del lavoro notturno nel calcolo delle mensilità aggiuntive, delle ferie e delle festività). (Conf 4853/86, mass n 447552; (Conf 4013/85, mass n 441534; (Conf 3539/85, mass n 441159).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)