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Sez. 1, Sentenza n. 2185 del 26/02/2000 (Rv. 534448 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Proposizione dell'appello - Con citazione anziché con ricorso - Tempestività del deposito - rilevanza - Notifica del provvedimento di mutamento di rito - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534448-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI

Nelle controversie in materia di divorzio e separazione personale dei coniugi, poiché l'appello si perfeziona con il deposito nella cancelleria del giudice "ad quem" dell'atto di impugnazione, mentre la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza in camera di consiglio costituisce un adempimento successivo rivolto ad instaurare il contraddittorio tra le parti, qualora l'appello sia stato proposto con atto di citazione notificato e tempestivamente depositato, nessun ulteriore adempimento (quale la notifica dell'ordinanza o del decreto presidenziale che dispone il mutamento di rito) grava sull'appellante, posto che il contraddittorio, già instaurato con la notifica della citazione, è assicurato nella fase a rito camerale dalla comunicazione a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 134 cod. proc. civ., del provvedimento di mutamento di rito pronunciato fuori udienza (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile l'appello - introdotto con citazione tempestivamente depositata e ritualmente notificata alla controparte, che si era costituita - a seguito dell'omessa notifica a cura dell'appellante del provvedimento di mutamento di rito pronunciato fuori udienza dal Presidente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)