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Sez. 1, Sentenza n. 1850 del 20/02/1998 (Rv. 512874 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Proposizione dell'appello nelle controversie di divorzio e separazione personale - Forma e Termini - Perfezionamento - Momento - Conseguenze in tema di vizi di notifica.
Stato
decisa il 1998-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512874-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI

Nelle controversie in materia di divorzio e di separazione personale dei coniugi, la proposizione dell'appello si perfeziona, ex. art. 8 legge 1987 n. 74, con il deposito, nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dell'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio (o inesistenza, giuridica o di fatto) della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante perché provveda a rimuoverlo nel termine all'uopo assegnatogli.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)