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Sez. U, Sentenza n. 1311 del 03/02/1995 (Rv. 490274 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - INDUSTRIA | Integrazione salariale nel settore dell'industria - Diritto - Presupposti - Autorizzazione dell'autorità amministrativa - Necessità - Privati - Posizioni giuridiche.
Stato
decisa il 1995-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490274-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - INDUSTRIA

Il diritto all'integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria, nel settore dell'industria non si riconnette direttamente agli eventi previsti dalla legge, ma ne presuppone l'apprezzamento da parte dell'autorità amministrativa, espresso in un provvedimento amministrativo, discrezionale e costitutivo, di autorizzazione, rispetto al quale le posizioni giuridiche dei privati (datori di lavoro e lavoratori) sono necessariamente di interesse legittimo; tuttavia il suddetto apprezzamento discrezionale dell'interesse pubblico, e la correlativa posizione di interesse legittimo dei privati, sono da ravvisare unicamente in relazione all'accertamento ed alla valutazione delle condizioni di ammissibilità al beneficio e non alla sua estensione soggettiva (applicabilità o meno del beneficio anche agli impiegati), atteso che quest'ultimo accertamento è privo di ogni aspetto di discrezionalità amministrativa, attenendo unicamente alla normativa in materia di cassa integrazione ed alla spettanza o meno del diritto soggettivo alla prestazione previdenziale (sorta dal provvedimento costitutivo di ammissione al beneficio) ad una determinata categoria di lavoratori.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 1, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)