Sez. 2, Sentenza n. 4013 del 09/07/1984 (Rv. 435984 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO ADOTTATO ERRONEAMENTE PER DIFETTO DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - OMESSA FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER IL PROSIEGUO - MANCATA RICHIESTA DELLA PARTE NEL TERMINE DI SEI MESI - CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL PROCESSO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO ADOTTATO ERRONEAMENTE PER DIFETTO DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - OMESSA FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER IL PROSIEGUO - MANCATA RICHIESTA DELLA PARTE NEL TERMINE DI SEI MESI - CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL PROCESSO.*
In caso di provvedimento del giudice dichiarativo dell'interruzione del processo, emesso erroneamente per difetto dei relativi presupposti (nella specie: per la morte di un procuratore di una parte, nonostante la Costituzione anche di altro procuratore della stessa) si configura a seguito dell'omessa fissazione dell'udienza per il prosieguo, una fattispecie equiparabile, in via analogica, a quella prevista dall'art. 289 cod. proc. civ. con la conseguenza dell'Onere della parte di chiedere al giudice l'integrazione del provvedimento con la fissazione dell'udienza di prosecuzione della causa, e con quella dell'Estinzione del processo, ai sensi dello art. 307, terzo comma, cod. proc. civ., qualora a ciò non sia stato provveduto nel termine perentorio di sei mesi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)