Sez. 5 - , Sentenza n. 42227 del 03/09/2021 Cc. (dep. 18/11/2021) Rv. 282041 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Reato di scambio elettorale politico-mafioso - Nuova formulazione dell'art. 416-ter cod. pen. ai sensi della legge n. 43 del 2019 - Termini di durata massima della custodia cautelare - Termine di fase ex art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen. relativo ai reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) stesso codice – Applicabilità.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, anche nella nuova formulazione di cui all'art. 416-ter cod. pen. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, che ha previsto la punibilità di qualsiasi accordo stipulato con l'appartenente ad un'associazione mafiosa in cui sia assunta la disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze del sodalizio, rientra nel novero dei reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed è, quindi, incluso fra le ipotesi contemplate dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., per le quali il termine di fase della custodia cautelare, decorrente dall'inizio della sua esecuzione, è quello annuale previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Legge 21/05/2019 num. 19, Cod. Pen. art. 416 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)