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Sez. 6, Sentenza n. 25302 del 19/05/2015 Cc. (dep. 16/06/2015) Rv. 263845 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Reato di scambio elettorale politico mafioso - Elementi costitutivi - Accordo - Requisiti - Programmazione di singoli atti di sopraffazione o di minaccia - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263845-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, come previsto dall'art. 416 ter cod. pen. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 62 del 2014, solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poichè esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416 bis, terzo comma, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione. (Conf. n. 31348 del 2015 non mass.; n. 41801 del 2015 non mass.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 3, Cod. Pen. art. 416 ter, Legge 17/04/2014 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)