Sez. 6, Sentenza n. 43186 del 11/09/2024 Cc. (dep. 27/11/2024) Rv. 287271-01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Scambio elettorale politico-mafioso - Nuova formulazione dell'art. 416-ter cod. pen. a seguito della legge n. 43 del 2019 - Procacciatore appartenente ad associazione mafiosa - Impiego del metodo mafioso - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, non è necessario che il procacciamento dei voti avvenga con metodo mafioso laddove il procacciatore sia un appartenente ad associazione mafiosa, anche laddove l'agente operi "uti singulus".
Cod. Pen. art. 416 ter, Cod. Pen. art. 416 bis com. 3, Legge 21/05/2019 num. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)