Sez. 1 - , Sentenza n. 54344 del 20/11/2018 Cc. (dep. 05/12/2018) Rv. 274757 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Reato di scambio elettorale politico mafioso - Termini di durata massima della custodia cautelare - Termine di fase ex art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen. relativo ai reati di cui all'art. 407, comma 2, lett.a) stesso codice – Applicabilità – Ragioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Il delitto di scambio elettorale politico - mafioso di cui all'art. 416-ter cod. pen., rientra nel novero dei reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed è, quindi, incluso fra le ipotesi contemplate dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.; ne consegue che il termine di fase della custodia cautelare, decorrente dall'inizio della sua esecuzione, è quello annuale previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, Legge 17/04/2014 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)