Sez. 3, Sentenza n. 2135 del 05/05/1978 (Rv. 391521 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - SITUAZIONE DI FATTO ESISTENTE AL MOMENTO DELLA DECISIONE - RILEVANZA - LIMITI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - SITUAZIONE DI FATTO ESISTENTE AL MOMENTO DELLA DECISIONE - RILEVANZA - LIMITI.*
In tema di locazione di immobile ad uso di abitazione, il principio in base al quale la necessita del locatore, prevista come causa di cessazione della proroga legale (art 4 della legge 23 maggio 1950 n 253), deve essere valutata alla stregua della situazione di fatto esistente al momento della decisione, va inteso con riferimento al giudizio di merito, quindi non puo consentire di dedurre, per la prima volta con il ricorso per Cassazione, l'esistenza di circostanze modificative di quella situazione, verificatesi nelle more del giudizio di appello e non dedotte ed accertate in quella fase. (V 1710/77, mass n 385424; (V 3065/62, mass n 254517).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)