Sez. 2, Sentenza n. 2880 del 04/12/1967 (Rv. 330495 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - RAPPORTO INTERNO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO - DIFFERENZE - CLIENTE - NOZIONE - DOMANDA DEL COMPENSO NEI CONFRONTI DELLA PARTE CONFERENTE LA PROCURA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI CHI HA CONFERITO L'INCARICO - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - RAPPORTO INTERNO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO - DIFFERENZE - CLIENTE - NOZIONE - DOMANDA DEL COMPENSO NEI CONFRONTI DELLA PARTE CONFERENTE LA PROCURA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI CHI HA CONFERITO L'INCARICO - INSUSSISTENZA.*
Tra la parte - o chi per essa - ed il difensore si stabilisce, in ordine al conferimento dell'incarico, un rapporto interno extraprocessuale che e ben distinto dal mandato - ad lites- ed e disciplinato dalle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale pertanto, cliente non e sempre chi rilascia la procura alle liti, ma colui che affida il mandato di patrocinio al legale e che, avendogli chiesto la prestazione della sua opera, si obbliga direttamente, quale soggetto del negozio, una volta che l'incarico sia stato accettato ed assolto, alla corresponsione del relativo compenso, anche se il patrocinio si sia svolto a favore di un terzo. Attesa l'autonomia dei due rapporti, se colui che ha rilasciato la procura ad lites, richiesto giudizialmente del compenso, contesti la propria qualita di cliente, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei riguardi di colui che, secondo l'assunto, avrebbe in effetti conferito l'incarico. (Conf. (alla prima parte della massima) 1214-65, 2191-60, 1205-51, 3926-57).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 15, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)