Sez. 2, Sentenza n. 5620 del 26/10/1979 (Rv. 402220 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MANDATO AD LITEM E MANDATO DI DIRITTO SOSTANZIALE - DIFFERENZA - CLIENTE - IDENTIFICAZIONE - REQUISITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MANDATO AD LITEM E MANDATO DI DIRITTO SOSTANZIALE - DIFFERENZA - CLIENTE - IDENTIFICAZIONE - REQUISITI.*
Tra la parte e il difensore si stabilisce, in ordine al conferimento dell'incarico, un rapporto interno extraprocessuale che e ben distinto dal mandato ad litem, ed e disciplinato dalle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale. Pertanto, cliente non e sempre chi rilascia la procura ad litem, ma colui che affida il mandato di patrocinio al legale e che, avendogli chiesto la prestazione della sua opera, si obbliga direttamente, quale soggetto del negozio, una volta che l'incarico sia stato accettato e assolto, alla corresponsione del relativo compenso, anche se il patrocinio sia stato svolto a favore di un terzo. (Conf 920/73, mass n 363284; (Conf 2880/67, mass n 330495).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 2, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 15, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)