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Sez. 1, Sentenza n. 920 del 03/04/1973 (Rv. 363284 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANCATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - RAPPORTO INTERNO TRA DIFENSORE E CLIENTE - NATURA - CLIENTE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1973-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363284-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANCATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - RAPPORTO INTERNO TRA DIFENSORE E CLIENTE - NATURA - CLIENTE - NOZIONE.*

Tra la parte e il difensore si stabilisce, in ordine al conferimento dell'incarico, un rapporto interno extraprocessuale che e ben distinto dal mandato 'ad lites', ed e disciplinato dalle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale. Pertanto, cliente non e sempre chi rilascia la procura alla lite, ma colui che affida il mandato di patrocinio al legale e che, avendogli chiesto la prestazione della sua opera, si obbliga direttamente, quale soggetto del negozio, una volta che l'incarico sia stato accettato ed assolto, alla corresponsione del relativo compenso, anche se il patrocinio sia stato svolto a favore di un terzo. (Conf 2880/67, mass n 330495).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1943 num. 794 art. 16, Legge 13/06/1943 num. 794 art. 2, Legge 13/06/1943 num. 794 art. 15, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)