Sez. 3, Sentenza n. 30122 del 20/12/2016 Ud. (dep. 15/06/2017) Rv. 270455 - 01
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, delle pene accessorie non applicate in primo grado, in assenza di gravame del P.M. - Legittimità.
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. - che sancisce il divieto della "reformatio in peius" quando appellante sia il solo imputato - non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice di appello, le pene accessorie che, ex art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa. È pertanto legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, tramite il procedimento di correzione di errore materiale, delle pene accessorie non applicate in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)