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Sez. 3, Sentenza n. 38471 del 30/05/2019 Ud. (dep. 17/09/2019) Rv. 277836 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Appello del solo imputato - Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 181, comma 2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 non disposto in primo grado – Legittimità.
Stato
decisa il 2019-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277836-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

In tema di impugnazione, il divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. nel caso in cui l'appello sia proposto dal solo imputato, non impedisce che il giudice d'appello ordini la rimessione in pristino dello stato dei luoghi prevista in caso di sentenza di condanna dall'art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004, ove non sia stata disposta con la sentenza di primo grado, trattandosi di sanzione amministrativa di tipo ablatorio la cui irrogazione da parte del giudice penale costituisce un atto dovuto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)