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Sez. 5, Sentenza n. 13812 del 11/11/1999 Ud. (dep. 02/12/1999) Rv. 214608 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Sentenza di appello - Divieto di "reformatio in peius" - Ordine di demolizione del manufatto abusivo ai sensi art 7 legge 28.2.1985 n. 47 - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214608-01

EDILIZIA - IN GENERE

Il divieto della "reformatio in peius" che, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, l'ordinamento processuale impone al giudice di appello, attiene alle ipotesi di aggravamento -per specie o quantità- della pena, di applicazione di nuova o più grave misura di sicurezza, di pronunzia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca di benefici; in detto divieto non è compreso l'ordine di demolizione della costruzione abusiva, impartito dal giudice ai sensi dell'art 7 legge 28.2.1985 n. 47, trattandosi non di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)