Sez. 5, Sentenza n. 19181 del 23/09/2004 (Rv. 577334 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Riscossione - Iscrizione a ruolo del tributo liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente - Legittimità - Previa emissione di avviso di accertamento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 72, primo comma, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede la possibilità della iscrizione a ruolo del tributo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, con la conseguenza, quindi, che, quando vi è già stata un'iscrizione, non è necessaria l'emissione di alcun avviso di accertamento (nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del giudice di merito, che aveva accertato che l'iscrizione a ruolo impugnata era stata effettuata sulla scorta della precedente iscrizione, senza che fosse stata apportata alcuna correzione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)