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Sez. 2 - , Sentenza n. 28306 del 16/04/2019 Cc. (dep. 28/06/2019) Rv. 276660 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Cose pertinenti al reato - Nozione - Rapporto meramente occasionale tra la cosa e il reato - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276660-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

L'espressione «cose pertinenti al reato», cui fa riferimento l'art. 321 cod. proc. pen., seppur più ampia di quella di corpo di reato, come definita dall'art. 253 cod. proc. pen., comprendendo non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, non si estende sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la "res" e l'illecito penale. (Fattispecie in cui si è escluso che potesse costituire cosa pertinente al reato, in quanto non destinato alla custodia dei beni illeciti, un immobile concesso in comodato d'uso agli imputati e destinato a dimora, all'interno del quale era stato solo occasionalmente introdotto un ridotto numero di capi di abbigliamento con marchi contraffatti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)