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Sez. 3, Sentenza n. 9149 del 17/11/2015 Cc. (dep. 04/03/2016) Rv. 266454 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro impeditivo ex art. 321, comma primo, cod. proc. pen. - Presupposti - Cose "pertinenti" al reato - Criteri di accertamento della pertinenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266454-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

Ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo delle cose "pertinenti al reato" finalizzato ad evitare la protrazione del reato, non è necessario accertare, a differenza di quanto richiesto per il sequestro ai fini di confisca, l'esistenza di un collegamento strutturale fra il bene da sequestrare e il reato commesso, in quanto la "pertinenza" richiesta dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso sequestro preventivo, a fini impeditivi, di vettura abitualmente adoperata per attività di cessione di stupefacente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)