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Sez. 5, Sentenza n. 26444 del 28/05/2014 Cc. (dep. 18/06/2014) Rv. 259850 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Cose pertinenti al reato - Nozione - Rapporto meramente occasionale tra la cosa e il reato - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259850-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

L'espressione "cose pertinenti al reato", cui fa riferimento l'art. 321 cod. proc. pen., se è più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall'art. 253 cod. proc. pen., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, non si estende sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la "res" e l'illecito penale. (Fattispecie in cui, la Corte, ha escluso che potesse costituire cosa pertinente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale un bene immobile oggetto di un contratto preliminare di acquisto rimasto inadempiuto e, quindi, mai entrato a far parte del patrimonio di società successivamente ammessa a concordato preventivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)