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Sez. 5, Sentenza n. 10965 del 14/05/2007 (Rv. 599232 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Fattispecie - Dichiarazione annuale di associazione di produttori agricoli.
Stato
decisa il 2007-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599232-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione annuale di una associazione di produttori agricoli, regolata dalla lege 20 ottobre 1978, n. 674, può essere successivamente rettificata dalla contribuente, con riguardo a compensi in origine erroneamente indicati nella sezione "commerciale" (assoggettati ad imposte), e poi ritenuti di pertinenza di quella "istituzionale" (non tassabili). L'emendabilità della dichiarazione, infatti - con riferimento alla normativa applicabile "ratione temporis": nella specie, i periodi d'imposta sono gli anni 1984 e 1985 -, non trova altro limite temporale che quello derivante dall'esaurimento, provocato dal trascorrere del tempo o dal sopravvenire delle decadenze, del rapporto tributario cui inerisce la dichiarazione, e può, in assenza di tali evenienze, ricevere tutela, dopo l'emissione del provvedimento impositivo, nel processo tributario secondo le regole di esso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., Legge 20/10/1978 num. 674 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)