Sez. 5, Sentenza n. 5738 del 12/03/2007 (Rv. 596609 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Errori di fatto o di diritto - Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Istanza di rimborso - Termine - Art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errore di fatto o di diritto, commesso dal dichiarante nel redigerla, è in linea di principio emendabile e ritrattabile, ai sensi dell'art. 9, settimo ed ottavo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, qualora possa derivarne l'assoggettamento del contribuente ad imposta diversa e più gravosa rispetto a quella che per legge deve restare a suo carico; pertanto, l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante i rimedi giurisdizionali avverso la reiezione dell'istanza di restituzione delle somme versate in regime di autotassazione, in base ad una dichiarazione dei redditi che risulti inficiata da errore, consente al contribuente, nel termine stabilito dalla medesima disposizione, di chiedere il rimborso delle imposte pagate in adempimento di obblighi in tutto o in parte inesistenti.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)