Sez. 5, Sentenza n. 2725 del 04/02/2011 (Rv. 617259 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Emendabilità della dichiarazione dei redditi nell'ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale - Possibilità - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
La dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione, è una mera esternazione di scienza o di giudizio ed è quindi emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, con il limite temporale derivante dall'esaurimento, provocato dal trascorrere del tempo o dal sopravvenire di decadenze, del rapporto tributario cui inerisce la dichiarazione, ovvero, in assenza di tali evenienze, anche dopo l'emissione di un provvedimento impositivo, nell'ambito del processo tributario, con la conseguenza che l'emenda è possibile pure in sede di impugnazione di una cartella di pagamento, non essendo di ostacolo il limite previsto dal comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (secondo cui la cartella sarebbe impugnabile solo per vizi "propri"), poiché non si verte su di un vizio della cartella medesima, ma sulla deduzione di un errore da parte del contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)