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Sez. U, Sentenza n. 14100 del 20/06/2006 (Rv. 589919 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Legittimi e necessari contraddittori - Individuazione - Conseguenza del litisconsorzio necessario nella fase di gravame - Applicabilità dell'art. 331 cod. proc. civ. - Effetti - Tardiva notificazione del ricorso nei soli confronti dell'incolpato - Validità come atto integrativo del contraddittorio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589919-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

In sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione proposto avverso una sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura, legittimi e necessari contraddittori sono, oltre al magistrato incolpato, il Ministro della giustizia ed il P.G. presso la Suprema Corte, con la conseguente operatività, ai fini della disciplina del litisconsorzio nella detta fase di gravame, della norma di cui all'art. 331 cod. proc. civ. . In virtù di tale presupposto, quando il ricorso sia stato tempestivamente notificato ad istanza del Ministro della Giustizia all'indicato P.G., l'eventuale tardiva notificazione del ricorso stesso al magistrato incolpato vale come integrazione del contraddittorio ai sensi della richiamata disposizione normativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)